Seppure sia entrata in vigore da diverso tempo, per molti aspetti la fattura PA presenta particolari ancora non del tutto chiari al largo pubblico. In primo luogo, è bene rammentare che questa tipologia di fattura rientra in quanto è stato stabilito dal decreto ministeriale numero 55 emesso il 3 aprile del 2013.
In sostanza, è una fattura elettronica, l’unica che si possa emettere verso le pubbliche amministrazioni, le quali, debbono, per disposizione di legge, servirsi del sistema di interscambio. Quindi, chiunque deve emettere una fattura verso le pubbliche amministrazioni, lo deve fare nella modalità previste.
Quando è stato stabilito questo tipo di fatturazione?
Si potrebbe dire che la fattura PA sia la figlia della finanziaria del 2008. Infatti, fu proprio allora che venne stabilito che ogni fatturazione emessa nei confronti di una pubblica amministrazione, dovesse esclusivamente avvenire in maniera elettronica e utilizzando il sistema di interscambio.
Invece, per quanto riguarda le regole, ossia il formato e ogni altra operazione, si deve fare riferimento al decreto ministeriale numero 55 emesso il 3 aprile del 2013, il quale contiene il regolamento attuativo.
I soggetti coinvolti nella fatturazione elettronica
Questo nuovo sistema vede coinvolti diversi soggetti come, ad esempio, il fornitore, oppure un suo intermediario, lo SdI, ossia il Sistema di Interscambio nazionale, come pure il destinatario della fattura, cioè la pubblica amministrazione.
Cosa deve comunicare alla pubblica amministrazione?
Come soggetto “legato” alla fatturazione elettronica, la PA è obbligata a comunicare al fornitore che deve emetterla, un codice che sarà composto sia da lettere e sia da numeri. Ovviamente, tale codice dovrà essere riportato nella fattura elettronica unitamente a tutti gli altri dati che hanno rilevanza fiscale.
Leggi l’articolo sull’argomento rinnovo domini.